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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.2. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
71.2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni.