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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.08. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
71.08.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella loro qualità di datori di lavoro».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.