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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.018. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
71.018.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Delega al governo per l'anticipo bancario della Cassa Integrazione)

  1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 del presente decreto, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l'anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.
  2. Il termine per l'esercizio di tale deroga è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
  3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.