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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.012. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
71.012.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

  1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.