Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».