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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.2. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
70.2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale».