All'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariate con causale «emergenza COVID-19» possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.