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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.08. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
70.08.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Incremento periodo integrazione salariale per settore turismo)

  1. In aggiunta alle settimane già previste dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dagli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la durata dei trattamenti di cui ai medesimi articoli è incrementata di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro del settore turismo.
  2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.