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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.014. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
70.014.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2021, il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, la cui disciplina è contenuta nel Titolo I Capi 1 e 2, del 14 settembre 2015, n. 148, è esteso a tutti i datori di lavoro dei settori privati, ad eccezione del lavoro domestico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, è stabilita la misura del contributo ordinario e dell'eventuale contributo addizionale a valere per l'anno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo medesimo.
  2. I Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo, limitatamente all'anno 2021, uniformano la contribuzione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2001, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al reddito e all'occupazione, alimentato con fondi europei e nazionali, anche mediante trasferimento di disponibilità da altri fondi che presentano disponibilità non utilizzate.
  4. Il Fondo è destinato a finanziare politiche regionali di riduzione della disoccupazione attraverso misure che incentivano l'occupazione a orario ridotto con un temporaneo sostegno al reddito in favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma,
  5. Per il primo anno di sperimentazione i criteri di ripartizione del fondo e le linee guida delle misure da attivare sono definite con l'intesa di cui al comma 3.
  6. Le Regioni e Province Autonome possono con legge regionale istituire fondi regionali analoghi, al fine di incrementare con risorse regionali le risorse.