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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.010. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
70.010.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. A decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ciascun licenziamento effettuato da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ridotta del 90 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni per l'anno 2020 e 1300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 600 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge;
   b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.