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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

  1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.
   Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede quanto a 200 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.