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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 69.1. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
69.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
  «8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19 di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.».