Sostituirlo con il seguente:
Art. 68.
1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato medio dell'ultimo triennio.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.
3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020.
4. Il Capo I, del Titolo II, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020, pari a 3.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 69, 70 e 71.