Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.