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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.22. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.22.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1º settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva con le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.