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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.202. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
68.202.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera i) e al comma 2 sostituire le parole: 11.599,1 milioni di euro con le seguenti: 28.997,75 milioni di euro.

  Conseguentemente,
   all'articolo 70, comma 1,
   alla lettera a), le parole: «per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
   alla lettera b) sostituire le parole: 4.936,1 milioni di euro con le seguenti: 12.340,25 milioni di euro.
   sopprimere l'articolo 70-bis (norme in materia di trattamenti di integrazione salariale).