Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Disposizioni a favore del Terzo Settore)
1. Le disposizioni di cui al Titolo III, Titolo IV e Titolo V del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo Settore.