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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 67.07. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
67.07.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:
  «3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni».