stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.013. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
65.013.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico».