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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
65.01.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.
  3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.