Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.