Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati da imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 100 per cento cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) 93 per cento per la durata di ventiquattro mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 7 per cento.