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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
60.01.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati da imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 100 per cento cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) 93 per cento per la durata di ventiquattro mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 7 per cento.