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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
57.03.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Promozione della ricerca scientifica, della rilevazione statistico-epidemiologica e dell'educazione sanitaria)

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: “Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici da COVID-19, attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.”».