Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)
1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.