Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)
1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-quater dell'articolo 155 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è aggiunta, la seguente:
« c-bis) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13 – comma 3 – decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento».