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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.06. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.06.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
  5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

ident. 52.01.52.033.