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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.059. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.059.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:
   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

ident. 52.037.52.039.