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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.054. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.054.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Incentivi per riportare la produzione in Italia)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficia e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le diposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'Importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.