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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.010. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.010.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Anticipazione crediti certificati)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «di parte corrente» sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

  2. Il Fondo istituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è incrementato di 300 milioni di euro.