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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.16. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
5.16.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.