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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.05. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
5.05.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Durata massima dei corsi di specializzazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
  «3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
   3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione.».