Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)
1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «Gli studenti che conseguono la laurea in medicina e chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio».