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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.34. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
48.34.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.»;
   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.