stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.014. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
48.014.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto.legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020 e 19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 762 milioni e 71 milioni.