stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.032. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
44.032.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

  1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificata di proprietà e per i successivi.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.
  7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

  12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai finì di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.