2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.