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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.09. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
43.09.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
   b) è soppresso il seguente periodo: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.