Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondi per il supporto agli operatori del settore di pubblicità esterna e cartellonistica stradale)
1. Al fine di sostenere il settore della pubblicità esterna e cartellonistica stradale a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, finalizzate al rimborso delle spese tributarie sostenute nell'anno 2020 per i canoni di concessione degli impianti pubblicitari, l'imposta comunale sulla pubblicità, i canoni occupazione suolo pubblico, la tassa occupazione suolo pubblico.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.