Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».