Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, prevedono che i Centri trasfusionali effettuino gratuitamente la ricerca di anticorpi in occasione delle donazioni di sangue e comunicando immediatamente i risultati agli interessati. I donatori che risulteranno positivi per anticorpi devono essere sottoposti a tampone presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il prelievo».