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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
   b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
   c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

  Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

ident. 4.013.