Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».
Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.