Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo)
1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.