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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.016. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.016.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185, le parole: «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 185, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
   c) al comma 188, le parole: «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del benefìcio economico.