stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.011. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.011.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)

  1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della Nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
  4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
  5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
  6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della Regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  7. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.