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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.01. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.01.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi all'investimento in società di capitali non quotate)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di capitali non quotate direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in dette società o in start-up innovative.
  2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.