Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di Fondo Gasparrini)
1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole «Fondo Gasparrini» sono aggiunte le seguenti: «ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole «liberi professionisti» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», dopo le parole «21 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019», dopo le parole «della domanda» sono aggiunte le seguenti: «e il 21 febbraio 2020» e dopo le parole «superiore al 33 per cento» sono soppresse le parole «del fatturato dell'ultimo trimestre 2019»;
c) al comma 2, dopo le parole «intermediari bancari o finanziari» sono aggiunte le seguenti: «per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale».