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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.07. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
35.07.

  Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei concessionari che hanno realizzato progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine in regime di finanza di progetto)

  1. È previsto il rilancio di apposita garanzia da parte di SACE S.p.A., secondo le modalità di cui ai commi seguenti, ai concessionari cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi delle vigenti convenzioni, nei recenti anni hanno contratto prestiti per realizzare progetti pubblici infrastrutturali in concessione a lungo termine, in regime di finanza di progetto, e che abbiano subito per effetto dell'epidemia COVID-19, tra il 1o marzo 2020 e il 31 maggio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, al fine di assicurare la liquidità strettamente necessaria per far fronte al servizio del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021.
  2. La garanzia può essere rilasciata, su richiesta del singolo concessionario, entro il 31 dicembre 2020, in relazione all'indebitamento finanziario già contratto al 31 dicembre 2019 dai concessionari gestori di progetti infrastrutturali a lungo termine. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.
  3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui Operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
  4. L'importo garantito è pari al 100 per cento del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021 ossia le quote capitale e gli interessi dovuti con riferimento a detti periodi ai sensi della relativa documentazione finanziaria. Sono ricompresi tra gli interessi anche gli eventuali differenziali dovuti in relazione ai contratti derivati di copertura dal rischio di interesse.
  5. L'importo garantito non può in ogni caso superare l'ammontare di 60 milioni di euro per ciascun concessionario.
  6. Le commissioni annuali dovute dai concessionari gestori per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
   a) 50 punti base per il primo anno (o frazione d'anno);
   b) 100 punti base per secondo anno (o frazione d'anno).

  7. In caso di escussione della garanzia:
   a) non si procederà al recupero dei crediti nei confronti dei concessionari per un periodo massimo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di escussione della garanzia scaduto il quale gli importi dovuti saranno immediatamente esigibili e dovranno essere versati a SACE S.p.A.;
   b) entro tale data il concessionario ed il rispettivo ente concedente dovranno provvedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario al fine di recepire la perdita sui ricavi derivante dall'epidemia COVID-19;
   c) al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della concessione sarà prevista, ove dovesse essere accertata, ai sensi delle convenzioni vigenti, un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, derivante dall'epidemia COVID-19, una quota di contributo pubblico a fondo perduto a favore del concessionario commisurata al debito complessivo del concessionario verso SACE S.p.A. e vincolata al rimborso a SACE S.p.A. di tale credito.