Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «in via residuale» sono sostituite dalle seguenti: «in via non prevalente».