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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
33.03.

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Ampliamento dell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) è sostituito il comma 1 con il seguente:
  «1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
   b) al comma 2, è sostituita la lettera d) con la seguente:
   « d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;
   c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1906, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:
   a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, fa domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
   b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza difetta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
   d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;
   e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».